Consenso informato e dichiarazioni di volontà anticipate.Nel 1985 la LUIMO organizzò a Ischia, un Forum internazionale relativo alla relazione tra esercizio della Medicina Omeopatica, il codice deontologico e la normativa comunitaria. Anticipando le tendenze regolatorie della Medicina, il forum stabilì almeno 2 comportamenti essenziali al corretto esercizio della Medicina Omeopatica, suggerendo anche che tali disposizioni fossero prese da ogni medico esercente la Medicina.

Il primo comportamento suggerito è quello di registrare anamnesi, diagnosi e prognosi su una cartella clinica chiaramente strutturata ed in grado di permettere sia la documentazione del caso che la sua verifica. La Cartella clinica correttamente strutturata è uno strumento utilizzato fin dalla sua nascita dai medici LUIMO. Alla LUIMO lo chiamiamo protocollo biopatografico perché, per ragioni legate alla specificità educativa della LUIMO, è importante legare, per lo studente, i dati della sperimentazione pura, alla sintomatologia clinica del paziente, perché essa rappresenta l’esercizio della “legge dei simili”.
 Il secondo comportamento proposto come corretto è quello che il Medico, qualsiasi tipo di trattamento - convenzionale, non convenzionale, extraconvenzionale o misto (e questo indipendentemente da qualsivoglia validazione scientifica, etica o deontologica del trattamento stesso) - proponga al suo paziente, debba spiegare il trattamento in modo chiaro ed esauriente al suo paziente sofferente, e inoltre gli chieda il consenso (consenso informato e dichiarazioni di volontà anticipate) scritto, rimanendo intesi che il paziente può sempre rinunciare allo stesso, nella sua completa libertà. E che questo consenso scritto sia allegato alla cartella.
 Coerentemente, il protocollo biopatografico segnala la presenza del consenso informato.
 Vediamo oggi in discussione, da parte di più gruppi parlamentari, diversi disegni di legge relativi alle disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l’accanimento terapeutico, nonché in materia di cure palliative e di terapia del dolore (testo, qui).
 In una delle proposte, a firma Ignazio Marino et al. (1),  discussa in commissione Igiene e Sanità – e che probabilmente riunirà anche le proposte di altri parlamentari – viene reso obbligatorio: a) l’utilizzo della Cartella clinica in cui tutti i dati del paziente devono essere raccolti; b) il consenso informato e la dichiarazione di volontà anticipata.
 La cosa che ha colpito però ancor di più i nostri occhi è che viene richiesta dalla legge l’apposizione del riferimento del consenso e della dichiarazione anticipata, sulla cartella clinica.
 Questa è una grande soddisfazione per noi della LUIMO, che da più di 20 anni oramai classifichiamo direttamente i casi clinici attraverso il numero di consenso informato, strumenti che ci permettono di responsabilizzare il medico e far prendere coscienza al paziente del modo in cui il medico seguirà individualmente il suo caso.
 Ci fa piacere, che il nostro lavoro alla LUIMO, i nostri forum, e il nostro atteggiamento responsabile, venga seguito attentamente, seppur con tempi paleontologici, anche dalla Medicina accademica.

1) Disegno di legge n. 10,  Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l’accanimento terapeutico, nonché in materia di cure palliative e di terapia del dolore. Ignazio Roberto MARINO ed altri